Le multe comminate a chi prolunga la sosta sulle strisce blu oltre l’orario per cui ha pagato non sono valide. La precisazione arriva direttamente dal ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, dopo un’interrogazione parlamentare alla quale ha risposto il sottosegretario Umberto Del Basso De Caroviola.
Il ministro spiega che il pagamento insufficiente della sosta non costituisce una violazione di una norma di comportamento ma soltanto un’inadempienza contrattuale. Per questo motivo l’inadempiente è tenuto a pagare solo la somma non corrisposta al momento della sosta.
Secondo alcuni Comuni un parere del Ministero dell’Interno del 2003 affermerebbe l’esatto contrario. Il dicastero dei Trasporti smentisce: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”.
“In materia di sosta – spiega il Ministero dei Trasporti – gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.
La palla passa infine ai Comuni che devono stabilire le modalità per recuperare i mancati pagamenti.