Silvio Berlusconi “ha compiuto atti sessuali con Karima El Mahroug in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità quali gioielli”. Le motivazioni della sentenza di condanna di Berlusconi nell’ambito del processo Ruby, depositate dai giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano, non lasciano spazio a dubbi. Berlusconi ha rivestito un ruolo di primo piano in tutta la vicenda. Per questo motivo il leader di Forza Italia ed ex premier è stato condannato a sette anni di carcere per concussione e prostituzione minorile.
Ruby veniva così inserita, si legge nelle carte, “nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune delle quali prostitute professioniste, compivano atti sessuali in plurimi contesti”. Inoltre Berlusconi stesso era a conoscenza dell’età reale della ragazza. Questo emerge dal “chiaro contenuto dei dialoghi captati che convergono nel fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell’imputato della minore età”.
Nelle cene organizzate ad Arcore, Berlusconi era il “regista del bunga bunga, al quale dava il via lui stesso – scrivono i giudici -. Le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell’imputato, ossia per ‘fargli provare piaceri corporei’, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci”. Risulta poi certo ai giudici che “a tale preludio faceva poi seguito la notte ad Arcore con il presidente del consiglio in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa tra le sue ospiti femminili. Certo è che, fra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni”.
Infine per i giudici la telefonata che Berlusconi fece in Questura la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 è un’ulteriore prova del fatto che l’ex premier fosse a conoscenza dell’età di Ruby. “La prova della consapevolezza in capo all’imputato – scrivono – si trae logicamente dal comportamento tenuto da Berlusconi a seguito del controllo di Karima effettuato dal Commissariato Monforte – Vittoria in corso Buenos Aires”.
“Ritiene il tribunale – aggiungono – di dovere tenere conto anche della capacità a delinquere dell’imputato, desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell’attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010, attuata anche corrispondendo a El Marough Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro”.